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  • I - Denominazione, sede, durata, scopi, mezzi

    - Articolo 1: Denominazione.
    Tra gli aderenti ai presenti statuti è stata fondata una associazione secondo la legge del 1 Luglio 1901 e il decreto del 16 Agosto 1901, avente per denominazione: “Associazione per la Fondazione Europa”.

    - Articolo 2: Sede Sociale e durata.
    La sede sociale è fissata a PARIGI. Potrà essere trasferita con una semplice decisione del Comitato esecutivo.
    Due sedi distaccate sono state aperte a MILANO e a BRUXELLES. Altre ne potranno essere aperte
    negli Stati membri dell’Unione europea su decisione del Comitato esecutivo.
    L’Associazione è costituita per una durata illimitata.

    - Articolo 3: Scopi.
    L’”Associazione per la Fondazione Europa” vuole essere fedele ai valori riconosciuti dalla Chiesa
    cattolica e intende promuoverli davanti alle Istituzioni europee (Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio europeo, Corte di Giustizia,...), come anche davanti a quelle del Consiglio dell’Europa, nello spirito del Manifesto di Bruxelles approvato al Parlamento europeo il 3 Aprile 2003 e annesso ai presenti statuti.
    L’Associazione sarà indipendente dalla gerarchia della Chiesa cattolica.
    Essa ha come scopi:
    - avviare ogni progetto o attività tesi a promuovere la dignità dell’uomo e i suoi diritti da parte
    delle Istituzioni europee, come principi fondatori dell’Europa,
    - realizzare queste promozioni in tutti gli ambiti e a tutti i livelli della vita dei cittadini dell’Unione
    (infanzia, giovinezza, vecchiaia, vita professionale, vita familiare, vita culturale,...),
    - servire da intermediario e/o strumento degli organismi che promuovono la dignità dell’uomo
    e i suoi diritti nel quadro di una Europa unita e democratica, particolarmente attraverso lo
    scambio di informazioni tra le reti nazionali, europee e internazionali coinvolte nell’ambito del
    rispetto della dignità dell’uomo e dei suoi diritti,
    - seguire i documenti e i rapporti dell’Unione Europea e del Consiglio dell’Europa riguardanti
    direttamente e indirettamente gli argomenti enumerati qui sopra.

    - Articolo 4: Mezzi.
    L’Associazione, per ottenere gli scopi definiti all’articolo precedente,
    - organizzerà congressi, colloqui, seminari, tavole rotonde e ogni altra attività pubblica a
    carattere informativo, culturale o pedagogico,
    - collaborerà e si unirà con tutti gli organismi pubblici o privati, nazionali, europei o
    internazionali che condividono gli stessi obiettivi,
    - ricorrerà ad ogni mezzo di comunicazione o ad ogni tipo di pubblicazione, come giornali,
    riviste, libri, emissioni audio-visive, sito internet, etc, che permettano di sensibilizzare
    l’opinione pubblica e la stampa ai propri scopi ed opere,
    - più generalmente svilupperà ogni attività destinata alla protezione e alla promozione della
    dignità dell’uomo e dei suoi diritti.
    L’Associazione si farà accreditare presso le Istituzioni europee allo scopo di partecipare alle audizioni e alle consultazioni che esse organizzano.
    L’Associazione potrà servirsi di esperti e collaborare con i deputati europei che condividono i suoi
    valori e si impegnano, nelle loro attività politiche, a promuoverli pubblicamente.

    - Articolo 5: Risorse dell’Associazione.
    Le risorse dell’Associazione si compongono:
    1. delle quote dei suoi membri,
    2. delle sovvenzioni ricevute da qualsiasi organismo pubblico o privato,
    3. delle donazioni eventualmente ricevute in conformità alle leggi in vigore,
    4. dei proventi delle vendite e delle retribuzioni ricevute per servizio reso.

  • II - Membri

    - Articolo 6: Categorie e definizioni dei membri.
    L’Associazione si compone di soci ordinari, onorari e fondatori.
    1. sono soci ordinari le persone che aderiscono ai presenti statuti, sottoscrivono il
    Manifesto di Bruxelles sopraccitato e sono accettate dal Comitato esecutivo alle condizioni precisate al presente articolo;
    2. sono soci onorari le persone che il Comitato esecutivo auspica onorare specialmente,
    in ragione dei servizi resi, del loro sostegno finanziario o della fama nazionale o europea dei lavori fatti negli stessi ambiti dell’Associazione; sono designati secondo quanto detto all’articolo 10;
    3. sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla creazione dell’Associazione e le cui firme figurano in calce ai presenti statuti; saranno considerati come soci fondatori non solamente quelli che avranno proceduto al deposito legale ma anche, per estensione, quelle che avranno apposto le loro firme entro i tre mesi successivi.
    Una persona morale, quale che sia la sua nazionalità, può aderire all’Associazione alle condizioni e secondo le modalità descritte al presente articolo. Essa deve allora designare un rappresentante permanente; questa designazione è rivolta al Presidente con qualunque mezzo appropriato.

    - Articolo 7: Ammissione dei soci ordinari.
    Le domande per diventare socio dell’Associazione sono indirizzate al Presidente per mezzo di lettera giustificata.
    Il Comitato esecutivo non è tenuto a giustificare la sua decisione di accoglienza o rifiuto.

    - Articolo 8: Perdita della qualità di socio.
    Un socio ordinario o un socio fondatore possono dare le dimissioni in qualunque momento per mezzo di una semplice lettera indirizzata al Presidente.
    L’esclusione di un socio ordinario o di un socio fondatore dell’Associazione può essere proposta per motivi gravi o per il ripetuto inadempimento del pagamento della quota. L’esclusione è decisa
    dall’Assemblea generale con la maggioranza dei soci presenti, davanti alla quale l’interessato è stato invitato a parlare.

    - Articolo 9: Quota.

    I soci ordinari e fondatori versano una quota annuale il cui ammontare è fissato dal Comitato
    esecutivo.

    - Articolo 10: Comitato d’onore.
    Il Comitato d’onore è composto dai soci onorari.
    L’ammissione e l’esclusione dei soci onorari sono decise dal Comitato esecutivo in maniera
    confidenziale.

  • III - L’Assemblea generale

    - Articolo 11: Composizione dell’Assemblea generale.
    L’Assemblea generale è composta da tutti i soci ordinari e fondatori dell’Associazione in pari col
    pagamento della quota.
    I soci onorari possono assistervi e intervenire con consultativo.

    - Articolo 12: Riunioni dell’Assemblea generale.
    L’Assemblea generale si riunisce una volta all’anno e ogni volta che è convocata dal Comitato
    esecutivo o su domanda di almeno un quarto dei soci, alla sede sociale o nel luogo indicato nella
    convocazione.
    L’ordine del giorno è stilato dal Comitato esecutivo. Deve essere unito alla convocazione.
    Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; il
    Segretario Generale assicura il servizio di segretariato.

    - Articolo 13: Esercizio del diritto di voto e maggioranze.
    Solo i soci ammessi all’assemblea ed effettivamente presenti possono partecipare al voto. Non è
    possibile prendere alcun voto per procura.
    Non può essere presa nessuna decisione al di fuori dell’ordine del giorno che figura sulla convocazione dell’Assemblea generale.
    Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti, salvo l’applicazione degli articoli 19 e 20.
    Le decisioni dell’Assemblea generale sono iscritte su un registro firmato dal Presidente e dal
    Segretario Generale; esso è conservato alla sede dell’Associazione dove rimane a disposizione dei soci.

    - Articolo 14: Poteri dell’Assemblea generale.
    L’Assemblea generale detiene la totalità dei poteri in vista di realizzare gli scopi dell’Associazione
    come sono stati definiti all’articolo 3. Questi poteri consistono principalmente nel:
    - ricevere e approvare il rapporto d’attività e il rapporto finanziario del Comitato esecutivo,
    - approvare i bilanci dell’esercizio trascorso e quelli preventivi dell’esercizi successivo proposti dal Comitato successivo;
    - definire i campi d’azione e approvare il programma di lavoro preparato dal Comitato esecutivo,
    - eleggere i membri del Comitato esecutivo, dopo il periodo iniziale di tre anni, e decidere di porre fine al loro mandato.
  • IV - Il Comitato esecutivo

    - Articolo 15: Composizione del Comitato esecutivo.
    Il Comitato esecutivo è composto di almeno 4 membri.
    I membri del Comitato esecutivo sono eletti dall’Assemblea generale tra i soci ordinari e fondatori dell’Associazione per un mandato di tre anni rinnovabile.
    L’elezione dei membri del Comitato esecutivo si farà sulla base di una lista proposta dal Comitato
    esecutivo uscente.
    Il loro mandato è revocabile ad ogni momento dall’Assemblea generale che provvederà immediatamente a sostituire la persona destituita.
    Il Comitato esecutivo eleggerà nel suo seno il Presidente dell’Associazione, almeno un Vice-
    Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.
    Definirà lui stesso le proprie regole e le procedure interne di funzionamento.
    I soci fondatori designano al loro interno i primi membri del Comitato esecutivo per una durata di tre anni; le loro firme in calce al presente documento autentificano la loro designazione.

    - Articolo 16: Riunioni del Comitato esecutivo.
    Il comitato esecutivo si riunirà almeno due volte all’anno, e tutte le volte che sarà necessario, su convocazione del suo presidente.

    - Articolo 17: Competenze del Comitato esecutivo.
    Il Comitato esecutivo stabilisce gli affari dell’Associazione, nel limite degli scopi sociali e nell’ambito degli orientamenti e risoluzioni adottati dall’Assemblea generale.
    Si pronuncia sulle domande di approvazione di nuovi soci con decisioni che non deve giustificare,
    come anche sulle esclusioni, secondo quanto detto all’articolo 6.
    Conferisce e ritira il titolo di socio onorario secondo quanto detto all’articolo 10.
    Stabilisce l’ammontare della quota annuale.
    Convoca l’Assemblea generale e ne stabilisce l’ordine del giorno. In linea di massima, prepara ogni progetto sottoposto all’Assemblea generale.
    Al termine di ogni esercizio chiude il rapporto d’attività preparato dal Presidente, i conti e il rapporto finanziario preparati dal Tesoriere, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale. Prepara il progetto del bilancio da sottoporre all’Assemblea generale.
    Può creare delle commissioni di lavoro per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli scopi dell’Associazione; decide l’organizzazione di qualunque azione necessaria o utile per ottenere i fondi atti al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
    Può decidere la creazione di sedi distaccate negli Stati membri dell’Unione europea e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
    Decide di qualunque azione legale e si fa rappresentare dal suo Presidente o da un altro membro del Comitato esecutivo espressamente nominato per questo scopo.

    - Articolo 18: Funzionamento del Comitato esecutivo.
    Il Comitato esecutivo non può riunirsi validamente se non è presente la maggioranza dei suoi membri.
    È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
    Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice degli amministratori presenti. Nessun voto potrà essere preso per procura. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.
    Tutte le decisioni del Comitato esecutivo saranno depositate su un registro firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, r conservato alla sede dell’Associazione.

  • V - Modifica degli Statuti e scioglimento.

    - Articolo 19: Modifiche degli Statuti.
    Gli Statuti possono essere modificati dall’Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo o di almeno un quarto dei soci ammessi a parteciparvi.
    In entrambi i casi, le proposte di modifica sono iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea generale seguente, il quale deve essere inviato a tutti i soci con almeno trenta giorni di preavviso.
    L’Assemblea non può deliberare validamente che se almeno la metà dei soci ammessi a parteciparvi è presente. Se questa proporzione non è raggiunta, l’Assemblea è nuovamente convocata ad almeno quindici giorni di distanza e può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.
    Le modifiche degli Statuti sono approvate alla maggioranza dei due terzi.

    - Articolo 20: Scioglimento dell’Associazione.
    L’Assemblea generale chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell’Associazione è convocata
    espressamente a questo scopo.
    Essa si riunisce e delibera secondo le modalità previste dall’articolo precedente.
    In caso di scioglimento, designa uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni
    dell’Associazione.
    Assegna l’attivo netto a uno o più organismi da lei designati che perseguono i medesimi obiettivi.
Parigi, 30 Marzo 2006

   
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